Medico di famiglia: gli orari, le nuove regole. Ora può essere reato se non viene a casa
Siete a casa colpiti dall’influenza e vorreste farvi vedere dal vostro medico di famiglia ma siete impossibilitati ad andare nel suo studio perché appunto siete malati e chiedete che lui venga a visitarvi a casa? Se lui non viene può essere reato. Almeno in alcune circostanze. Secondo i nuovi regolamenti non è più legale che il medico di famiglia si rifiuti di venire a casa vostra a visitarvi, almeno in alcune circostanze, come appunto dicevamo sopra.
Se il paziente richiede la visita domiciliare del medico entro le 10 di mattina, il dottore è tenuto a presentarsi entro il giorno stesso della richiesta. Al contrario se sono già trascorse le 10, il medico dovrà presentarsi presso il domicilio del paziente entro le 12 del giorno successivo. Secondo i regolamenti menzionati sopra, poi, le visite domiciliari devono essere completamente gratuite specie se il paziente non può presentarsi di persona dal medico. Oppure se si tratta di qualcosa di molto urgente.
Il sabato o nei giorni prefestivi il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma deve eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno e quelle non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente. Ma c’è una precisazione da fare: se la visita domiciliare è legata al fatto che il paziente non ha voglia di uscire di casa, a quel punto il medico può chiedere un compenso per la visita domiciliare. La cosa, però, non è così semplice. Il motivo? È il medico stesso a decidere se la sintomatologia è abbastanza grave da impedire al paziente di andare direttamente nello studio. E questo rende la legge vaga e poco precisa.
Le condizioni che rendono il paziente impossibilitato ad andare nello studio del medico sono legate sì al suo stato di salute ma anche ad altri fattori quali, per dire, l’età del paziente. Che significa? Se il medico valutasse in modo errato le nostre condizioni di salute, rischierebbe una sanzione disciplinare e commetterebbe reato. Lo dice una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 21631/17, per la precisione.
“Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, onde la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione e finanche dalla circostanza che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva”. Su questo, però restano ancora dei punti da chiarire…
(Caffeina)