Niente assegno per Veronica Lario: intervista all’avvocato Rosa Di Caprio matrimonialista

3 Settembre 2019 - 12:48

Niente assegno per Veronica Lario: intervista all’avvocato Rosa Di Caprio matrimonialista

È notizia di questi giorni per la quale la Corte di Cassazione mette la parola fine al confronto giudiziario che ha visto fronteggiarsi Silvio Berlusconi e l’ex moglie Veronica Lario dopo la fine del loro matrimonio. Il Cavaliere è riuscito a spuntarla anche innanzi ai giudici di legittimità che hanno confermato quanto precedentemente stabilito dalla Corte d’Appello di Milano. L’assegno di divorzio in favore della ex coniuge Veronica Lario è stato revocato.

Cosa è accaduto nei processi che hanno visti contrapposti i due protagonisti proviamo a farcelo illustrare dall’avv Rosa Di Caprio, matrimonialista esperta in diritto di famiglia del foro di Napoli

D: Avv. Di Caprio come spiega questa decisione della Cassazione della revoca dell’assegno di divorzio in favore della ex coniuge dell’On. Berlusconi

R.: È bene chiarire che la decisione interviene nel procedimento di scioglimento del vincolo coniugale, successivo alla fase di separazione. Con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene meno il vincolo di solidarietà familiare tra le parti, vincolo che sussiste invece nella fase di separazione.

D: Ma Veronica Lario aveva ottenuto un cospicuo assegno...

R:  In sede di giudizio di separazione la Lario si era vista riconoscere un cospicuo assegno, poi parzialmente rivisto con la prima sentenza del Trobunale di Monza che aveva modificato il criterio attributivo dell’assegno di divorzio, sostituendo il tenore di vita endoconiugale con il parametro della mancanza di autosufficienza economica del richiedente. Cioè la ex coniuge dell’On. Berlusconi non aveva mezzi per garantirsi una indipendenza economica. Mentre non aveva più rilievo il famoso “tenore di vita”.

D: e poi cosa è successo?

R: l’importo riconosciuto è stato poi azzerato dai giudici dell’appello secondo i quali l’ex moglie di Berlusconi poteva contare su un cospicuo patrimonio “costituito integralmente dall’ex coniuge nel corso del quasi ventennale matrimonio”, senza considerare anche la capacità della donna di produrre reddito, “sia per le ingenti somme di danaro che l’ex coniuge le ha corrisposto, sia per le proprietà immobiliari di cui è titolare”. Questa decisione è stata poi confermata anche dalla Cassazione con la recente sentenza.

D: Di recente si assiste ad un mutamento di orientamento sulla questione degli importi per gli assegni divorzili. Questa sentenza ne è espressione?

R.: Certamente è un provvedimento sul quale ha inciso anche il mutato orientamento della Cassazione, intervenuto nelle more del procedimento.

D: Ed il contributo che la coniuge, questo caso la Lario, ha fornito alla famiglia?

R: secondo la Cassazione Berlusconi avrebbe ampiamente assolto ai propri obblighi di assistenza economica costituendo in favore della ex moglie un patrimonio mobiliare e immobiliare di notevolissimo valore, che avrebbe compensato le rinunce della ex coniuge alla propria vita professionale.  Ne era possibile sostenere che grazie alla coniuge, Berlusconi abbia costruito il proprio patrimonio, di cui godeva anzitempo.

D: Dunque davvero la Lario dovrà restituire una ingente somma…?

R: La sentenza di Appello fissa la data della revoca al marzo del 2014.  Pertanto da tale data si calcola l’importo da restituire!

D: Ma allora in quali condizioni spetta il diritto all’assegno divorzile?

R: La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale. Occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto.

D: Quindi in concreto..?

R: Un caso è un matrimonio di breve durata, con giovani coniugi con possibilità di inserimento nel mercato del lavoro. Altro è una coppia ventennale in cui la coniuge ha dedicato la propria vita alla famiglia ed al coniuge. Si valuta se ha contribuito alla carriera e alla crescita del patrimonio familiare, ritrovandosi in età avanzata con nessuna possibilità di inserimento lavorativo. I tempi mutano e con essi la giustizia…

D. Per chi volesse seguirla nei suoi aggiornamenti sui casi di diritto di famiglia o volesse in qualche modo contattarla?

R: Può seguirmi sulla pagina Facebook Studio Legale Di Caprio oppure contattare al numero di  studio per le consulenze.