A Natale nei “giorni rossi” via libera anche alle visite fuori regione

21 Dicembre 2020 - 20:00

A Natale nei “giorni rossi” via libera anche alle visite fuori regione

Nei 10 giorni “rossi” durante le feste di Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa Regione. Il tutto sempre nel limite massimo di due persone oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. È quanto precisa palazzo Chigi nell’aggiornamento delle Faq sul sito del governo. Lo sposamento è consentito una volta al giorno, tra le 5 e le 22.

Nei giorni indicati con l’arancione durante le feste di Natale (28-29-30 dicembre e 4 gennaio) sarà possibile per chi risiede nei comuni sotto i cinquemila abitanti spostarsi tra le 5 e le 22 anche in un’altra regione, sempre però entro i 30 km dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia. È quanto chiarisce il governo nell’aggiornamento delle Faq sul sito di Palazzo Chigi sottolineando che, dunque, «sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali».

La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.
Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che:

Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.