Tumore a causa del fumo passivo in ufficio: arriva la storica sentenza…

14 Gennaio 2019 - 20:07

Tumore a causa del fumo passivo in ufficio: arriva la storica sentenza…

Arriva una sentenza storica ai danni delle Poste Italiane. Un dipendente, per oltre 14 anni è stato costretto a condividere l’ufficio con colleghi accaniti fumatori: alla fine un impiegato siciliano di Poste Italiane si è ammalato di cancro alla faringe, patologia che secondo i medici è stata causata proprio dall’esposizione al fumo passivo nel luogo di lavoro. Il dipendente, che oggi è un pensionato novantenne, secondo la Corte di Cassazione ha ora diritto a un risarcimento di 174mila euro.

Ricorso respinto

La Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Poste Italiane contro una sentenza emessa nel 2014 da parte della Corte di Appello di Messina che, a sua volta, confermava il pronunciamento in primo grado del Tribunale della città siciliana. In quell’occasione i giudici avevano accolto la richiesta di risarcimento da parte del pensionato, che dopo 14 anni passati in un ufficio senza sufficiente ricambio d’aria e circondato da accaniti fumatori aveva contratto un tumore faringeo, diagnosticato dopo aver smesso di lavorare.

Poste Italiane si oppone

Al risarcimento si era opposta Poste Italiane, ma la Cassazione ha ora confermato che l’iter seguito dal tribunale in primo grado è stato “assolutamente articolato e coerente sulla questione dedotta in lite”. “La Corte di merito – si legge nella sentenza – facendo richiamo agli esiti degli espletati accertamenti medico-legali, ha reso una motivazione congrua e completa, che rende ragione della eziologia professionale della patologia contratta dal lavoratore e si sottrae, pertanto, alle censure all’esame”. Per i giudici quello espresso da Poste italiane è un “mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal consulente tecnico d’ufficio, cui la Corte di merito ha prestato adesione”, mentre le censure della società sono “del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall’ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell’interessato”. Da qui la conferma della condanna al risarcimento del danno.

fonte: Fanpage