Niente più pane precotto e congelato senza confezione che sia distinguibile da quello fresco nei supermercati e nei market italiani. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che, come riporta Il Sole 24 Ore, con la sentenza 14712 ha respinto il ricorso di una società concessionaria della grande distribuzione e del suo amministratore delegato, considerati responsabili per aver violato le norme sulla panificazione: avrebbero venduto nel supermercato di una grande catena pane, acquistato da una ditta estera, “ottenuto dal completamento, previa cottura, di prodotto parzialmente cotto e surgelato”, privo di etichetta e confezione. Secondo la Suprema Corte, se l’obbligo di confezione ed etichetta è un limite alla libertà di impresa, questo è comunque giustificato dall’utilità sociale, che è quella di informare il consumatore delle caratteristiche del prodotto, come previsto dall’articolo 41 della Costituzione.
I ricorrenti chiedevano addirittura un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, per violazione dei principi in tema di libera circolazione e libero commercio. Ma per la Cassazione non è necessario. La limitazione, prevista dall’articolo 41 della Costituzione in nome dell’utilità sociale, non comporta, secondo i giudici della Cassazione, ostacoli all’importazione o al commercio del pane precotto e surgelato. Va così esclusa qualunque contrarietà della norma interna con il Trattato e le norme dell’unione. In più non c’è disparità di trattamento perché i due prodotti non sono analoghi, e dunque non c’è contrasto neppure con la Carta né per ragioni economiche.
In altre parole, la Cassazione ha chiarito che non c’è lesione dell’iniziativa economica privata sancita dall’art. 41 della Costituzione se i limiti vengono posti per motivi di utilità sociale, a meno che il legislatore non ricorra a misure incongrue o l’individuazione dell’utilità sociale non risulti arbitraria. Informare il consumatore del fatto che sta acquistando un pane precotto e surgelato ha senza dubbio un’utilità sociale. Il preconfezionamento, in aggiunta all’etichettatura e alla cartellonistica, infatti segnala al consumatore la lavorazione differenziata del pane. “Deve quindi ritenersi manifestamente infondata – si legge – la questione di legittimità costituzionale in relazione all’iniziativa economica privata e al principio di uguaglianza perché il preconfezionamento previsto solo per il pane precotto serve a informare il consumatore di una qualità rilevante del prodotto”. Fonte: Fanpage.