STOP ALLA CANNABIS LIGHT: «Sono illegali, chiusura immediata di tutti i negozi»

31 Maggio 2019 - 13:13

STOP ALLA CANNABIS LIGHT: «Sono illegali, chiusura immediata di tutti i negozi»

STOP ALLA CANNABIS LIGHT: «Sono illegali, chiusura immediata di tutti i negozi»

La Cassazione presiedute dal presidente aggiunto Domenico Carcano ha stabilito che è reato commercializzare i prodotti derivati dalla cannabis light.

Secondo i giudici, “la cannabis sativa light non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole e che elenca tassativamente i derivati che possono essere commercializzati”.

La Corte chiarisce che “Integrano il reato di cui all’articolo 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990 le condotte di cessione, di vendita, e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.

La legge non consente la vendita o la cessione, a qualunque titolo, dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis”, come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. A dirlo con chiarezza sono state le Sezioni Unite penali della Suprema Corte che hanno affrontato il nodo della “cannabis light” e quindi di riflesso quello dei negozi che vendono questo tipo di prodotti, arrivando alla conclusione che l’unica coltivazione consentita di ‘canapa sativa’ è quella destinata a fini medici.

Tuttavia, vendere questi ‘derivati’ – sui quali è nato un fiorente business – è reato “salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante”. Una valutazione che dovrà essere fatta caso per caso dai giudici di merito che devono stabilire se sequestrare o meno questa merce, dal momento che gli ‘ermellini’ – almeno in base a quanto emerge dalla massima di diritto che hanno redatto – non sembrano aver affrontato il tema della soglia del principio ‘drogante’ consentito.

Qualcosa di più emergerà quando verranno depositate le motivazioni del verdetto. “La commercializzazione di ‘cannabis sativa L’. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n.242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa” a fini medici, “pertanto integrano reato”, afferma la Cassazione “le condotte di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati” dalla coltivazione della cannabis, “salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.

Il verdetto si conclude con l’annullamento con rinvio della revoca di un sequestro di ‘derivati’ avvenuto nelle Marche, come chiesto in subordine dal Pg della Suprema Corte Maria Giuseppina Fodaroni che si era espressa per l’invio degli atti alla Consulta, come prima indicazione. Ad avviso del Pg, secondo quanto riferito da fonti della difesa, “le indicazioni fornite dal legislatore, non sono chiare: pertanto non vi è la prevedibilità, da parte del cittadino e del commerciante, sulle condizioni suscettibili di essere sanzionate”. (Internapoli)