Seggiolini anti-abbandono, multe fino a 300 euro per chi non si mette in regola
Mai più bambini abbandonati in macchina. Per scongiurare il ripetersi di tristi fatti di cronaca – dopo mesi di attesa e lungaggini – il Consiglio di Stato ha sbloccato il decreto salva bebè. Da ottobre le mamme e i papà saranno obbligati ad avere nella propria auto sensori per i seggiolini dei bimbi fino a quattro anni. La conferma arriva anche dal ministero dei Trasporti, che al Corrierea ha dichiarato che «nel giro di pochi giorni metteranno a posto gli ultimi dettagli e il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale».
Niente paura, comunque. Ci sarà tempo per adeguarsi alle nuove regole: probabilmente verrà concesso un periodo di transizione, che non deve in ogni caso superare i 120 giorni indicati nel decreto. Da dicembre inizieranno a scattare le multe, che andranno dagli 80 ai 300 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente. In caso di recidiva nell’arco di due anni, si passerà alla sospensione da 15 giorni a due mesi.
Nella bozza del decreto si legge che «il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente» e poi «deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione». Inoltre, in caso di necessità «deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo». Nei casi in cui il dispositivo fosse alimentato a batteria, «deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente». Infine, i dispositivi «possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate». Dal punto di vista tecnico, «il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori; e nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione». (Leggo)