«Non è colpa mia se fa la doccia senza la tenda» Filma la vicina nuda, la Cassazione gli dà ragione
Non è reato filmare il vicino o la vicina di casa se fa la doccia senza tende: niente tutela della privacy insomma per quegli atti della vita quotidiana che si compiono in casa senza pensare che dall’esterno chiunque, con un normale telefonino – quindi senza utilizzare tecnologie particolari – possano essere in grado di filmarli e fotografarli, complice l’assenza di tende o vetri schermati alle finestre.
La Corte di Cassazione
La decisione è della Corte di Cassazione, che ha ridotto la pena a un ‘orco’ e ‘guardone’ che era stato condannato a due anni e sei mesi perché filmava le dipendenti del suo bar mentre si cambiavano nello spogliatoio e per aver abusato di una bambina di dieci anni, ma è stato assolto dall’accusa di violazione della privacy per aver fotografato e filmato la vicina di casa che usciva dalla doccia senza preoccuparsi della finestra del bagno priva di tende. Per questo ultimo reato, ‘cancellato’ dagli Ermellini, l’imputato – Simone R. di 37 anni – era stato condannato a due mesi e quindici giorni nel processo svoltosi con rito abbreviato in primo grado davanti al Tribunale di Busto Arsizio e poi davanti alla Corte di Appello di Milano.
L’Accusa
Per quanto riguarda l’accusa di aver violato la privacy della vicina, la difesa dell’uomo ha sostenuto che non si trattava della «indebita realizzazione di filmati e fotografie» di una vicina di casa mentre usciva dalla doccia dato che la sua abitazione e quella della donna «erano adiacenti e che la persona offesa di mostrava nuda pur sapendo che la propria abitazione era priva di tende, con la conseguente insussistenza di lesioni alla riservatezza della persona fotografata». Questa tesi ha convinto i supremi giudici che – nella sentenza 372 – sottolineano come essendo «pacifico» che l’imputato «non utilizzò alcun accorgimento per fotografare e filmare» la vicina, si deve escludere «la configurabilità del reato di interferenza illecita nella via privata non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall’esterno, posto che la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi». (Leggo)