Caso Massaro: la Cassazione nega che esista l’alienazione genitoriale? Ne parliamo con l’avvocato Matrimonialista Rosa Di Caprio

6 Aprile 2022 - 19:34

Caso Massaro: la Cassazione nega che esista l’alienazione genitoriale? Ne parliamo con l’avvocato Matrimonialista Rosa Di Caprio

Il caso Massaro è salito da tempo agli onori delle cronache dopo che il Tribunale dei minori competente aveva disposto allontanamento del figlio dalla madre, all’esito di una perizia psichiatrica in cui si era rilevata una sindrome di alienazione parentale ai danni del bambino di 11 anni verso il padre. Il minore risultava essere manipolata dalla madre. Tutti i tentativi posti in essere per consentire al padre di incontrare e frequentare il figlio si sono scontrati con ostacoli frapposti dalla convivenza del minore con la madre. Pertanto, i giudici concludevano in favore di un allontanamento del minore respingendo l’ultimo ricorso della donna. In seguito a ricorso della madre, la Cassazione con l‘ordinanza n. 9681 del 24.03.2022 ha annullato il provvedimento di allontanamento del minore dalla madre, contestando la sindrome di alienazione genitoriale.

Ne parliamo con l’avvocato matrimonialista Rosa Di Caprio.

D.: “Avvocato questa sentenza mette in discussione la sindrome di alienazione genitoriale. Quali sono le conseguenze?

Avv.: L’ordinanza della Cassazione sembra non voler utilizzare il termine “alienazione genitoriale” parlando di condotte ostacolanti. Nel provvedimento i giudici fanno riferimento ad proprio precedente del 2016, che impone al giudice di accertare i comportamenti ostacolanti del genitore. Secondo l’ordinanza, l’allontamento e la decadenza dalla responsabilità genitoriale non servono. Sarebbe stato preferibile utilizzare altri strumenti per garantire il ripristino del rapporto tra il minore ed il padre.

D: “Quindi cosa è necessario accertare?”

avv: Il giudice ha il dovere di accertare i comportamenti  ostacolanti del rapporto con il figlio di un genitore ai danni dell’altro. E’ dovere delle autorità nazionali attivare misure efficaci per assicurare il mantenimento del legame tra figlio e genitore e, ove necessario, per ripristinarlo.  Ed è proprio qui la falla del nostro sistema. Secondo la Cassazione tali misure devono essere attuate rapidamente, poiché “il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui”. Ad oggi assistiamo invece a ritardi enormi nei centri neutri, nei centri famiglia dovute a mancanza di personale, di preparazione, di risorse economiche. Su tale drammatica situazione si è poi anche abbattuto il Covid impedendo incontri in presenza.
D: ” Ma insomma, in questo caso, la Cassazione nega che vi fossero pressioni sul bambino?
avv.: No! la Cassazione conferma che il bambino aveva subito, negli anni, continue pressioni psicologiche a causa del comportamento disfunzionale della madre, volto a denigrare ed alienargli la figura paterna; e che lo stesso Tribunale per i Minorenni, sulla base di quelle perizie, aveva evidenziato la condizione di pregiudizio del bambino, incastrato in un rapporto di lealtà con la madre che non gli permetteva di autodeterminarsi ed esprimere la sua volontà senza coercizioni, attesa la condotta della madre che volontariamente o involontariamente non gli consentiva l’accesso alla figura paterna.
D: “Ma allora come si è giunti a riportare il bambino con la madre, revocando l’allontanamento?
avv.: Secondo la Cassazione,  il diritto del padre alla bigenitorialità non può comportare automaticamente la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, in quanto misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio. I giudici della Suprema corte ritengono che l’allontanamento, disposto dal Tribunale dei minorenni, non ha tenuto conto della questione relativa alla sottrazione improvvisa del dodicenne alla madre e all’ambiente familiare in cui è cresciuto serenamente ed accudito amorevolmente. Quindi, per la Cassazione, non può arrivarsi a tutelare il rapporto tra padre e figlio, recidendo il rapporto tra madre e figlio.
D: “Ritiene condivisibile questa tesi?”
avv.:”La decisione della Cassazione è imperniata ancora di maternal preference. Nel provvedimento si legge che “il bambino ha sempre convissuto felicemente con la madre, coltivando serenamente i suoi interessi di bambino, e frequentando proficuamente la scuola; e dunque, una brusca e definitiva sottrazione del minore alla relazione familiare con la madre, con la lacerazione di ogni consuetudine di vita potrebbe comportare ripercussioni sull’assetto cognitivo del minore.” In realtà, la ricerca scientifica in materia indica che l’assenza della figura paterna nella vita dei figli determina importanti danni nell’equilibrio dei figli.
D:”Ma quindi esiste o no l’alienazione genitoriale?”
avv.: In sede giudiziaria non ha alcuna importanza il riconoscimento sintomatico di una sindrome o presunta tale, la soluzione non è medica ma giuridica, ciò che rileva sono le condotte ostative, disfunzionali, pregiudizievoli. E le condotte ostative esistono, comunque le si vogliano chiamare. È un fatto incontestabile: vi sono genitori che esercitano pressioni palesi ed occulte sui figli al fine di allontanarli dall’altro genitore. Lo sanno perfettamente migliaia di avvocati matrimonialisti.
D: “Quale potrebbe essere uno strumento da utilizzare?”
avv: “Suggerirei la collocazione del figlio in un ambiente terzo.  E’ rimedio temporaneo, per sottrarre il minore dalle pressioni del genitore ostacolante e poter riprendere il rapporto con l’altro genitore.

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