La Regione Campania intende sostenere le microimprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi con sede operativa nel territorio della Regione Campania, appartenenti ai settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.
Pubblicato sul sito della Regione contenente l’avviso pubblico a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi per la concessione di un bonus a fondo perduto una tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da Covid-19.
Le domande di agevolazione dovranno essere compilate on line, pena l’esclusione, accedendo, previa registrazione, al sito http://conleimprese.regione.campania.it. e inviate mediante procedura telematica. E’ possibile presentare domanda dalle ore 10 del 20 Aprile 2020 alle ore 24 del 30 Aprile 2020.
Il bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a € 2.000,00 per ciascuna impresa richiedente, ed è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale nell’attuale emergenza sanitaria da “COVID-19”,
ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
Le domande di agevolazione dovranno essere compilate on line, pena l’esclusione, accedendo, previa registrazione, al sito http://conleimprese.regione.campania.it. e inviate mediante procedura telematica. E’ possibile presentare domanda dalle ore 10 del 20 Aprile 2020 alle ore 24 del 30 Aprile 2020.
Il bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a € 2.000,00 per ciascuna impresa richiedente, ed è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale nell’attuale emergenza sanitaria da “COVID-19”,
ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia. Fonte: Teleclub Italia.