Ultim’ora, Bonus vacanze 2021, c’è tempo fino al 31/12 per usarlo: le regole e le strutture

8 Aprile 2021 - 10:16

Ultim’ora, Bonus vacanze 2021, c’è tempo fino al 31/12 per usarlo: le regole e le strutture

Il decreto “Milleproroghe” (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell’agevolazione

“tax credit vacanze” o Bonus Vacanze. Pertanto, chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. La proroga, quindi, fa

riferimento esclusivamente alla scadenza per l’utilizzo del vaucher. Non vi sono invece novità in merito al termine ultimo di presentazione della domanda per richiedere l’agevolazione,

che sono ormai scaduti. Nel Decreto Rilancio figura infatti come data di scadenza per procedere con la richiesta il 30 dicembre 2020, termine che non ha subito alcuna modifica o

proroga. Il bonus spetta ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40mila euro (nel periodo d’imposta 2020 e 2021), sempre a patto che abbiano fatto domanda dal 1 luglio al 31

dicembre 202.0 Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta. In ogni caso, è utilizzabile una sola volta. l bonus ha un

importo massimo di 500 euro per le famiglie composte da più di due persone. La cifra scende a 300 per i nuclei composti da due persone e a 150 per quelli composti da una sola persona.

Non sono però previsti vincoli per l’utilizzo: il bonus può essere utilizzato per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni. Non è necessario che sia presente il

richiedente. Le spese devono essere sostenute presso un’unica struttura turistica e in un’unica soluzione. Vanno documentate con fattura, scontrino, ricevuta fiscale o altro documento

commerciale valido. In questi documenti deve essere indicato il codice fiscale di chi intende utilizzare il bonus. Il bonus spetta per l’80% sotto forma di sconto per i servizi prestati

dall’imprenditore turistico e per il restante 20% come detrazione di imposta da presentare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020/2021. Nel caso di corrispettivo dovuto

inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile. Per poter usufruire del bonus è però necessario verificare che la

struttura turistica scelta per le vacanze aderisca all’iniziativa. Lo sconto può essere recuperato dal fornitore del servizio turistico sotto forma di credito d’imposta, attraverso il modello F24, e

può essere ceduto a terzi, ad esempio a intermediari finanziari e istituti di credito. Le strutture presso le quali può essere utilizzato il bonus vacanze sono: alberghi, resort, motel,

aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande). Compresi anche villaggi

turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

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