Le riduzioni per il riscaldamento, previste dal decreto che definisce i limiti di esercizio degli impianti a gas, prevedono alcune esenzioni. In particolare, si legge nel provvedimento del ministero della Transizione ecologica, “non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili”.
Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto dal quale si evince che il periodo di accensione degli impianti “è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di sette la data di fine esercizio”.
Le possibili deroghe – In presenza di “situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta. Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di un grado centigrado”.
Per agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, spiega il ministero, “Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini”.
Fonte: tgcom24