Pronuncia Cassazione |Criterio unico Invalidità per le Vittime del dovere grazie allo Studio Legale Guerra

26 Febbraio 2022 - 17:14

Pronuncia Cassazione |Criterio unico Invalidità per le Vittime del dovere grazie allo Studio Legale Guerra

Tolentino 25 Febbraio 2022- Pronuncia storica delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito, in via definitiva, un criterio unico e più

vantaggioso per il calcolo percentuale delle invalidità, valido per tutte le Vittime del dovere. Finisce qui l’odiosa disparità di trattamento tra vittime, con

diritto esteso anche alle posizioni già definite, che potranno essere rivalutate.

Un altro grande e concreto passo in avanti verso l’equiparazione di tutte le Vittime dopo la storica pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione n. 6217/2022

ottenuta dallo Studio Legale Associato Guerra. È stata definitivamente affermata la piena applicabilità dei criteri medicolegali previsti dal dPR 181/09 a

tutte le Vittime, del terrorismo e della criminalità organizzata, del dovere e per gli equiparati, ai fini della quantificazione percentuale dell’invalidità

complessiva, comprensiva anche del danno morale. Questo consentirà anche a chi è stato valutato in precedenza, con criteri meno favorevoli, di essere rivalutato per

ottenere i giusti benefici di legge che gli competono.
“A proposito delle modalità di quantificazione del punteggio per l’invalidità, cui corrispondono diversi benefici a seconda della percentuale

raggiunta – spiega l’avvocato Guerra -, da anni ci battevamo perché l’invalidità complessiva venisse quantificata per tutte le Vittime secondo i criteri medicolegali

dettati dal dPR 181 del 2009, in luogo di quelli più restrittivi di cui al dPR 243/06, applicati generalmente in sede di visita dalle varie Commissioni Mediche. La

Suprema Corte ci ha dato ragione, e condividendo la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della frastagliata normativa, ha definitivamente

riconosciuto l’applicazione di un criterio unico valido per tutte le Vittime, individuandolo negli articoli 3 e 4 del dPR 181/09, evitando in tal modo odiose sperequazioni di punteggi dinanzi a posizioni meritevoli di identica tutela”.