Mancato aggiornamento professionale causa cancellazione dall’albo

7 Settembre 2018 - 11:26

Mancato aggiornamento professionale causa cancellazione dall’albo

L’art. 11 (Formazione continua) della legge 247/2012 (Ordinamento professionale forense) stabilisce che “L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.” Il secondo comma demanda al C.N.F. il compito di fissare “le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti”.

Con il Regolamento16 luglio 2014, n. 6 il C.N.F. ha disciplinato le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continuo da parte dell’avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio.

L’avvocato iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi Professionali, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

Ogni anno l’Avvocato iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno.

Il regolamento stabilisce che il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità e-learning non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio. Massimo 24 crediti su sessanta.

L’art. 21 della legge 247/2012 stabilisce che la professione forense deve essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente e demanda ad un decreto ministeriale di stabilire le modalità.

Il Decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 47, stabilisce che il “consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, anche a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”.

L’art. 2 di detto decreto precisa che “La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge”.

Le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia non ancora pubblicato.

Accertata la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione in assenza della indicazione da parte dell’avvocato della sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi il Consiglio dell’Ordine deve attivare il procedimento di cancellazione dall’albo. (Si applica l’articolo 17, comma 14, della legge, nonchè, per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e l’articolo 36, comma 7, della legge.

Terminato il procedimento e divenuto esecutivo il provvedimento l’avvocato cancellato dall’Albo ha il diritto, in alcuni casi previsti dal citato decreto, di essere nuovamente iscritto “qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti”.

L’avvocato cancellato dall’Albo, per non aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista o per non aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense, non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

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