Per le giornate di assenza ingiustificata, dovute alla mancata presentazione del green pass, “al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati,
incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata”. Mario Draghi ha adottato con Dpcm le linee guida relative all’obbligo di
possesso e di esibizione della certificazione verde, a partire dal 15 ottobre. Il controllo spetta al datore di lavoro, che però non potrà conservare il Qr code. Due sono i provvedimenti adottati da palazzo
Chigi e firmati dal presidente del Consiglio Mario Draghi: il primo, su proposta dei ministri della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e della Salute Roberto Speranza, riguarda le linee guida relative
all’obbligo della certificazione nella pubblica amministrazione; il secondo, su proposta del ministro dell’Economia Daniele Franco, di quello dell’innovazione tecnologica Vittorio Colao e dello stesso
Speranza, introduce una serie di strumenti informatici che consentiranno una verifica automatizzata del possesso delle certificazioni. Misure alle quali se ne aggiunge una terza, una circolare
– anzi due – del Viminale sulla possibilità per le aziende portuali di offrire gratis i tamponi ai propri dipendenti. Nella prima, il capo di gabinetto del ministero, per evitare che si blocchino i porti in caso di
un alto numero di dipendenti senza il Green pass, “raccomanda” ai prefetti di “sollecitare” le aziende affinché valutino la possibilità di mettere a disposizione gratis i tamponi. Per le giornate di assenza ingiustificata,
dovute alla mancata presentazione del Green pass, “al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche
di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata”. Inoltre, i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”.
Nel caso in cui, con l’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass, “dovesse emergere una interruzione di servizio essenziale, il sindaco o il datore di lavoro, per le altre amministrazioni, potrà attivare, in
via d’urgenza, convenzioni tra enti senza particolari formalità. Agli stessi fini potrà essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, come mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare
l’eventuale impossibilità di poter impiegare personale perché sprovvisto di Green pass”. Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale,
preferibilmente con qualifica dirigenziale. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione
quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale. Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione pubblica sono
soggetti all’obbligo di Green pass i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e
collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. I controlli devono essere fatti ogni giorno,
all’accesso in ufficio o anche successivamente, a tappeto o a campione in una misura non inferiore al 20% del personale in servizio e assicurando una rotazione costante.
Per evitare ritardi e code all’ingresso, i datori di lavoro potranno stabilire una maggiore flessibilità negli orari di ingresso e d’uscita. Per le verifiche potrà essere utilizzata la App
“VerificaC19” oppure i nuovi strumenti previsti dal dpcm, che consentiranno una verifica “quotidiana e automatizzata” rilevando solo il possesso del pass e nessun alto dato del dipendente.
Sarà possibile integrare il sistema di lettura del Qr code con i tornelli o con gli apparecchi per la rilevazione della temperatura già presenti nelle aziende e i software dialogheranno – con un’interazione
asincrona – direttamente con la piattaforma nazionale che rilascia il Green pass: attraverso “NoiPa” per gli enti pubblici che aderiscono a questa piattaforma o con il portale Inps per i datori di lavoro con più
di 50 dipendenti, sia pubblici che privati o, infine con i sistemi informativi di gestione del personale per quelle amministrazioni pubbliche che hanno almeno mille dipendenti. Per il datore di lavoro, pubblico e
privato, c’e’ “l’esplicito divieto” di conservare i Qr code delle certificazioni né è possibile “in alcun caso” raccogliere i dati dei dipendenti “salvo quelli strettamente necessari” all’applicazione delle sanzioni.
Inoltre, sarà possibile richiedere il pass in anticipo al dipendente in caso si devono programmare turni aziendali, ma questo anticipo dovrà essere “strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore”.
I soggetti in attesa di rilascio della certificazione potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.