Fu licenziato per aver usufruito di tre giorni del congedo parentale per occuparsi della figlia di due anni. Poi però il giudice del lavoro ha emesso una sentenza ordinando il suo reintegro nell’azienda e il pagamento delle 13 mensilità più contributi persi.
Il lavoratore, come accennato, aveva il bisogno di occuparsi della figlia di due anni per consentire anche alla moglie di tornare al lavoro dopo il periodo di maternità. L’azienda nella quale l’uomo lavorava lo ha dapprima sospeso, peraltro nel giorno della Vigilia di Natale, successivamente ha deciso di licenziarlo.
Ma il giudice Giampaolo Cervelli della sezione del lavoro del tribunale di Perugia ha stabilito che il congedo parentale richiesto “destinato a incombenze necessarie per la cura della famiglia e della prole, come quelle del riassetto della casa, alla preparazione dei pasti, anche nella prospettiva di un’agevolazione della madre per la ripresa dell’attività di lavoro”.
I fatti, come riferisce Il Messaggero, risalgono al novembre del 2022. Per legge (d.lgs 151/2001) il padre lavoratore ha diritto, dalla nascita del proprio figlio a un “periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi”. Così, l’uomo, nel novembre 2022, richiede tre giorni di permesso. Poco dopo però, arriva dall’azienda una “contestazione di addebito disciplinare” giustificata dal fatto che vi era stato un presunto abuso del permesso da parte del lavoratore. Secondo loro, l’uomo avrebbe sì accompagnato la figlia a scuola, ma avrebbe poi utilizzato il tempo in mezzo, facendo una sosta al bar. Comportamento che, per l’azienda, risultava incompatibile con la funzione del congedo.
L’avvocato del lavoratore, Nunzia Parra (studio Brusco & partners) ha proposto una diversa interpretazione, grazie a una lettura congiunta del Jobs Act e del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Che ha infine convinto il giudice Cervelli, portandolo alla decisione nei confronti dell’azienda.
Ora il lavoratore dovrà decidere se reintegrarsi nell’azienda o convertire il reintegro nel pagamento delle mensilità perse.
Fonte: fanpage.it