Risolvere la pratica di divorzio e separazione in un solo momento: ora si può.
La procedura era già prevista dalla riforma Cartabia, ma, grazie al verdetto 28727 della Corte di cassazione, si pone fine ad ogni dubbio, pertanto: “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Come riporta la sentenza, ora le coppie potranno presentare una domanda di divorzio e separazione congiunta, di modo che potranno avviare le pratiche di scioglimento del matrimonio con maggiore stabilità.
Tutto ciò ha suscitato grande approvazione anche dall’organismo di rappresentanza dell’Avvocatura Italiana (Ocf) che ha espresso il suo assenso così: “viva soddisfazione per l’intervento tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art 473 bis n.49 cpc”. Ancora l’Ocf conclude: “ora la Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale”.
Come presentare la domanda? La procedura appare non troppo complessa. La domanda deve essere depositata tramite ricorso e il richiedente deve dimostrare subito al giudice i mezzi di prova in suo possesso e tutti i documenti che illustrano la propria situazione patrimoniale. Deve avvenire immediatamente la presentazione della dichiarazione dei redditi delle ultime tre annualità, dell’elenco di tutti i beni di proprietà e delle quote societarie, ma anche degli estratti conto dei rapporti finanziari e bancari. In caso di omissioni, chi attesta il falso rischierebbe la condanna al pagamento delle spese legali e anche ai danni in favore del coniuge.