Decreto Sostegni sospende il Reddito di cittadinanza: arriva l’ok dal governo. Ecco come rinnovarlo

25 Marzo 2021 - 21:59

Decreto Sostegni sospende il Reddito di cittadinanza: arriva l’ok dal governo. Ecco come rinnovarlo

Nel comma 2 dell’articolo 11 del D.L. numero 41, approvato dal Governo, sancisce: “Per l’anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di 10mila euro annui,

il beneficio economico è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi”. E’ prevista, quindi, la sospensione temporanea del Reddito di Cittadinanza nel decreto Sostegni.

Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

O nel caso in cui non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale. O ancora per mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione.

Non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua.

Mancata comunicazione dell’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore.

Non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare. Venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.

Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni.

È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio.

Nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.

Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta.