Il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia-Romagna ha confermato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un carabiniere che aveva rifiutato di vaccinarsi contro il Covid.
Il Tribunale ha, pertanto, respinto il ricorso presentato dal militare. Secondo il TAR, infatti, “come il personale sanitario e scolastico, anche i dipendenti pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso, ugualmente esposti al pubblico, hanno gli stessi doveri di protezione e di solidarietà ribaditi dalla Consulta in relazione all’obbligo vaccinale”.
Il collegio ha, inoltre, citato alcune sentenze, sia della Corte Costituzionale che della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, affermando che la sicurezza e l’efficacia dei vaccini sono clinicamente testati ed accertati “ in sede di autorizzazione condizionata, all’esito di rigorose procedure rispettose di tutti gli standard di ricerca e di sperimentazione condivisi dalla comunità scientifica internazionale”.
Come si apprende, secondo i giudici, il “sacrificio imposto” all’appuntato non era considerabile come “eccessivo o sproporzionato” nella valutazione scientifica del rapporto tra i rischi e i benefici. Ancora, secondo i giudici, il vaccino non rappresenta un’ingerenza impropria nella vita privata del carabiniere dato che, come afferma il Tribunale Amministrativo Regionale, “persegue una finalità di un interesse pubblico, il contenimento del contagio, per la tutela della società democratica, a tutela dei soggetti più fragili”.
Fonte: tgcom24