Autovelox, come riconoscere quello approvato e quello omologato

23 Aprile 2024 - 8:13

Autovelox, come riconoscere quello approvato e quello omologato

Le multe degli strumenti di rilevazione velocità non omologati installati sulle strade italiane potrebbero venire annullate dopo che la sentenza

della Corte di Cassazione ha accolto l’impugnazione di un avvocato di Treviso, il quale, da automobilista, aveva ricevuto una sanzione per aver viaggiato

a 97 chilometri orari dove il limite è di 90?. Le motivazioni della Suprema Corte risiedono nel fatto che le apparecchiature sarebbero state autorizzate dal

ministero delle Infrastrutture, ma non sottoposte dallo stesso governo a una verifica tecnica più puntuale necessaria alla loro omologazione. Vi sarebbe in

sostanza un vuoto normativo che, in assenza di correzioni, metterebbe al riparo d’ora in poi da conseguenze pecuniarie gli automobilisti colti dagli

autovelox per ora giudicati non regolamentari. Ma come si riconosce un autovelox omologato da uno che è solo “approvato”? Per sapere se

l’apparecchio utilizzato per l’accertamento della violazione del Codice della Strada sia omologato o meno bisogna guardare la tipologia di

dispositivo indicato nel verbale di contestazione notificato e verificare la seguente dicitura: “regolarmente approvato dal competente M.I.T. Ma non basta.

Una volta accertato il numero del decreto riportato nel verbale, è necessario andare a trovare, all’interno del decreto stesso, se si tratta effettivamente di

approvazione o omologazione. Se viene riportato “è approvato il sistema denominato …”, allora il dispositivo non è omologato: si tratterà semplicemente di

approvazione del dispositivo. Omologazione e approvazione sono due procedimenti differenti, in base all’art. 192 del Regolamento di Attuazione al

Codice della Strada, con riferimento all’art. 45, che distingue espressamente i due termini, da non considerare, quindi, come sinonimi.

In tal senso, anche l’art. 111 del DPR n. 610 del 16 settembre 1996 comma d) e comma e), fa riferimento all’art. 405 del Regolamento di attuazione al C.d.S., distinguendo il costo amministrativo. Fonte tgcom24.